DIRITTO DI PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Riferimento normativo: Legge 241/90 e successive modificazioni e integrazioni
Il procedimento amministrativo è il complesso di atti e di operazioni tra loro funzionalmente collegate e preordinate all'adozione di un provvedimento formale.
La Pubblica Amministrazione (in questo caso il Comune) ha l'obbligo di definire i termini entro i quali i procedimenti devono essere conclusi; se il termine non è definito da specifici ordinamenti, il procedimento deve concludersi entro 90 giorni.
Il responsabile del procedimento ha l'obbligo di dare comunicazione del fatto che la pratica ha inizio agli interessati .
La comunicazione deve contenere informazioni sull'ufficio a cui è assegnata, l’oggetto del procedimento, il funzionario che la segue, la data entro la quale deve concludersi il procedimento e i rimedi a cui ricorrere in caso di inerzia dell’amministrazione, le modalità per esercitare il diritto di accesso.
Se la pratica riguarda più persone la comunicazione scritta deve essere mandata ad ognuno degli interessati. Se riguarda un elevato numero di cittadini, la comunicazione può essere fatta attraverso altre forme idonei (es. pubbliche affissioni).
La legge stabilisce modalità secondo le quali è possibile partecipare al procedimento amministrativo; questo diritto è riconosciuto oltre che a coloro che ne hanno un interesse, ai portatori di interessi, pubblici o privati, nei confronti dei quali quel procedimento potrebbe arrecare pregiudizio. Lo stesso diritto è riconosciuto ai portatori di interessi diffusi organizzati in comitati o associazioni.
La partecipazione si concretizza in accordi tra le parti.