AUTOCERTIFICAZIONE
Riferimento normativo: DPR 445/2000
L’aucertificazione sostituisce le normali certificazioni.
I cittadini possono autocertificare, con dichiarazione anche prodotta contestualmente all’istanza, i seguenti stati, qualità personali e fatti:
Utilizzando questa dichiarazione, se presentata alla Pubblica Amministrazione, non è più necessaria l'autentica della sottoscrizione, per cui il cittadino risparmia 1'imposta di bollo.
Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà
L'atto di notorietà concernente stati (es. essere proprietario di un immobile), fatti (es. avere subito danni a causa di una calamità naturale) e qualità personali (es. essere titolare di impresa) a diretta conoscenza dell'interessato può essere sostituito da una dichiarazione resa dall'interessato medesimo.
L'interessato può anche dichiarare stati, fatti e qualità personali relativi ad altri soggetti, purchè egli ne abbia diretta conoscenza.
Validità dell'autocertificazione
L'autocertificazione è utilizzabile solo nei rapporti con una qualsiasi pubblica amministrazione o gestore di pubblico servizio (Enel, Aziende del gas, Azienda dell’Acqua, ecc,).
Per utilizzare l'autocertificazione è necessario che 1'interessato presenti direttamente agli sportelli degli uffici pubblici un modulo compilato e lo firmi davanti al dipendente addetto alla sua ricezione. Può anche firmare il modulo a casa ed inviarlo per posta, basta allegare la fotocopia di un documento di identità valido.
Il pubblico ufficiale o funzionario pubblico che non ammette 1'autocertificazione, nonostante ci siano tutti i presupposti per accoglierla, incorre nelle sanzioni previste dall'art. 328 del Codice penale e rischia di essere punito per omissione o rifiuto d'ufficio.
L'amministrazione pubblica provvede d'ufficio ad accertare la veridicità di quanto dichiarato dal cittadino, il quale se dichiara il falso è punibile penalmente.
Le pubbliche amministrazioni non possono poi richiedere agli interessati la produzione di atti o certificati che riguardano fatti, stati e qualità personali che risultino attestati in documenti già in loro possesso (purché validi) o che esse stesse siano tenute a certificare o che siano comunque in possesso o certificabili da altre pubbliche amministrazioni.
Le copie autentiche di atti e documenti sono pienamente equipollenti agli originali. L'autenticazione di un documento può essere effettuata dal funzionario competente dal quale è stato emesso l'originale, da quello presso il quale 1'originale è depositato o conservato o da quello al quale deve essere presentato il documento, nonché da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco. Se il documento è presentato alla Pubblica Amministrazione l’autentica può essere fatta dall’interessato mediante Dichiarazione Sostitutiva.
Nei casi in cui si debba presentare all'amministrazione copia autentica di un documento, l'autenticazione della copia può essere fatta dal responsabile del procedimento o dal dipendente competente a ricevere la documentazione, dietro esibizione dell'originale. In questo caso la copia autentica può essere utilizzata solo nel procedimento in corso.
Bollo
Quando l’Autocertificazione o la Dichiarazione Sostitutiva è presentata alla Pubblica Amministrazione non occorre la marca da bollo; occorre invece se presentata a soggetti diversi.
Validità dei ceritificati
I dati relativi al cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, stato civile e residenza attestati in documenti di riconoscimento, hanno lo stesso valore dei corrispondenti certificati.
I certificati anagrafici e di stato civile hanno validità su tutto il territorio nazionale.
I certificati rilasciati dalle Pubbliche Amministrazioni, attestanti stati o fatti personali non soggetti a modifica nel tempo hanno validità temporale illimitata; quelli che hanno una scadenza continuano a essere efficaci se l'interessato dichiara, in fondo al documento, che le informazioni contenute nel certificato stesso, non hanno subito variazioni dalla data di rilascio.